Statuto
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
È costituita, sotto lo denominazione di Sezione di Caslano del Partito Popolare Democratico Ticinese (PPD) una associazione politica ai sensi degli art.60 e segg. del CCS.
Essa si propone il raggiungimento sul piano comunale dei fini perseguiti dal PPD.
Art. 2
Vi possono far parte cittadini svizzeri d’ambo i sessi, domiciliati a Caslano, che hanno compiuto il 18.mo anno di età, che professano gli ideali del PPD ticinese e che riconoscono come validi i principi sanzionati dal presente statuto, da quello del PPD ticinese e dal Regolamento di PPD del Distretto di Lugano, ai quali espressamente questo statuto si richiama.
- ORGANIZZAZIONE
Art. 3
Sono organi della sezione:
1) l’assemblea di partito
2) il comitato
3) la direttiva
4) la commissione di revisione.
III. L’ASSEMBLEA
Art. 4
L’assemblea di partito è composta da tutti gli aderenti al PPD che risiedono nel Comune di Caslano. Essa si riunisce alme no una volta all’anno; inoltre può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di aderenti al Partito rappresentanti almeno 1/10 dei voti ottenuti dai popolari democratici nella precedente elezione comunale, come pure può essere convocata dal Presidente.
Art. 5
Sono di competenza dell’assemblea:
a) l’esame e l’approvazione dell’attività della sezione;
b) l’esame e la decisione di problemi politici a carattere comunale, nonché l’esame di questioni di portata distrettuale, cantonale o federale.
c) la nomina del Presidente della Sezione, che funge pure da Presidente del Comitato e della Direttiva, e di uno o più Vicepresidenti.
d) la nomina dei membri del Comitato e della Commissione di revisione;
e) la designazione, su preavviso del Comitato, dei ca ndidati al Municipio e al Consiglio comunale;
f) la designazione dei delegati alle assemblee di circolo, distrettuali e canto-‐ nali del Partito;
g) la formulazione di eventuali proposte circa i candidati alla carica di Presi -‐ dente cantonale del partito , di Presidente distrettuale, di Consigliere di stato e di deputato alle Camere federali ;
h) l’approvazione dei conti.
Art. 6
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione di quanto previsto all’art. 20.
Le votazioni avvengo no per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell’assemblea decida un diverso sistema di voto. In caso di parità il voto del presidente sarà determinante.
- IL COMITATO
Art. 7
Fanno parte del comitato quali membri di diritto, i municipali, i supplenti municipali, i membri del Gruppo PPD in Consiglio Comunale, il Presidente della sezione, il/i Vicepresidente/i , il Segretario, il C assiere, il Presidente onorario , i membri dei parlamenti e dei governi federale e cantonale domiciliati nel Comune di Caslano. Il Comitato si compone di almeno un membro ogni 30 voti popolari democratici, e rimanente frazione superiore ai 20 voti, ottenuti nelle precedenti elezioni comunali.
Art. 8
Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) promuovere e coordinare l’attività del Partito nel Comune.
b) eseguire le decisioni dell’ assemblea e degli organi distrettuali e cantonali;
c) nominare nel suo seno due membri della Direttiva all’infuori dei membri di diritto;
d) nominare un segretario (che funge da segretario generale del la Sezione) , un cassiere ed il capo-gruppo in Consiglio comunale ;
e) preavvisare la designazione dei candidati alle cariche menzionate dall’ art. 5 litt. e;
f) proporre i candidati alla carica di giudice di pace, di giurato federale e cantonale;
g) scegliere i membri per le diverse commissioni nonché per le altre cariche comunali e consortili ;
h) amministrare il patrimonio sezionale;
i) stabilire l’ordine del giorno dell’assemblea;
l) collaborare con gli organi distrettuali e cantonali nell’opera di formazione politica dei cittadini popolari democratici;
Art. 9
Il Comitato può deliberare solo alla presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, normalmente, a voto aperto.
Se la metà dei presenti lo richiedesse, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
Art. 10
Il Comitato comunale deve essere costituito entro il mese di ottobre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica 4 anni. In caso di vacanza, l’assemblea comunale durante la prima susseguente seduta provvederà alle necessarie sostituzioni.
- LA DIRETTIVA
Art. 11
Si compone:
- del Presidente;
- del/i Vicepresidente/i;
- del Segretario;
- del Cassiere;
- di due membri designati dal Comitato;
- dei municipali;
- del capogruppo in consiglio comunale.
Art. 12
La Direttiva è presieduta di diritto dal Presidente della Sezione.
Art. 13
La Direttiva è l’organo responsabile dell’azione politica della Sezione ed in particolare sono di sua competenza:
a) l’organizzazione generale della Sezione;
b) l’esame e le decisioni del Partito sui problemi di politica comunale, nel quadro del programma, delle decisioni del Comitato e del presente statuto;
c) i preavvisi al Comitato:
- su eventuali modifiche statutarie;
- sul programma;
- sulle decisioni di indirizzo del Partito ed inerenti la designazione dei candidati alle cariche comunali, di circolo, distrettuali e cantonali.
Art. 14
E’ sua facoltà di costituire sottocommissioni, in particolare quelle
preposte:
- all’ impostazione della propaganda.
- alla stampa sociale (Infocaslano).
- all’ organizzazione di comizi e delle riunioni sociali.
- all’esame del catalogo elettorale.
Art. 15
La Direttiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario: di regola ogni mese, o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.
Può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dai presenti.
Art. 16
La Direttiva comunale dev’essere costituita entro il mese di ottobre successivo alle votazi oni comunali e rimane in carica 4 anni.
VII. LA COMMISSIONE DI REVISIONE
Art. 17
Si compone di due membri nominati dall’assemblea comunale, che stanno in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Esamina una volta all’anno i conti della sezione e ne dà scarico di volta in volta all’assemblea annuale.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro della Direttiva.
VIII. CONTRIBUTI
Art. 18
Il patrimonio della Sezione è costituito dai versamenti volontari, dalle quote di almeno Fr. 50. -‐-‐ annui dei nostri rappresentanti in Municipio e nel Consiglio comunale.
- GIORNALE DEL PARTITO
Art. 19
Tutti i membri del Partito sono invitati ad abbonarsi all’organo ufficiale del Partito “POPOLO E LIBERTÀ” e coloro che ricoprono una carica in rappresentanza del Partito nell’ amministrazione comunale (Municipio, Consiglio comunale) sono tenuti ad essere abbonati al giornale “POPOLO E LIBERTÀ”
- REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 20
Proposte di modifica del presente statuto devono pervenire al Presidente della Sezione un mese prima della data di un’ assemblea ordinaria o straordinaria.
Affinché la modifica dello statuto sia valida, occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
- DISPOSIZIONI COMPLETIVE
Art. 21
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto fanno stato lo Statuto cantonale del Partito ed il Regolamento distrettuale , rispettivamente gli art. 61 ss. CCS.
XII. ENTRATA IN VIGORE
Art. 22
Il presente statuto, approvato dall’assemblea di partito nella sua seduta del 07.09.2012 entra in vigore immediatamente.
Il Presidente Il Segretario
Tarcisio Gottardi Maurizio Imelli